Caso Passler: il TAS si dichiara incompetente e resta la sospensione provvisoria, Roda: “Gogna mediatica, non la sostituiremo per principio”
Milano, 11 febbraio 2026 – Il Tribunale Arbitrale dello Sport, attraverso la Divisione Ad hoc istituita per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ha dichiarato di non avere giurisdizione sul ricorso presentato dalla biatleta azzurra Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria inflittale da NADO Italia a seguito di una positività al Letrozolo.
La decisione non entra nel merito della presunta violazione delle norme antidoping (ADRV), ma si fonda esclusivamente su un profilo procedurale: l’atleta ha infatti adito direttamente il TAS senza prima esaurire i rimedi previsti dall’ordinamento antidoping nazionale.
Passler era stata sospesa in via provvisoria il 2 febbraio 2026, a seguito di un Esito Analitico Avverso (AAF) relativo al Letrozolo, sostanza inserita nella Lista WADA alla categoria S4.1 (Modulatori Ormonali e Metabolici). Il controllo era stato effettuato il 26 gennaio 2026 e gestito da NADO Italia.
Il 6 febbraio l’atleta ha depositato ricorso alla Divisione Ad hoc del TAS chiedendo l’annullamento della sospensione per assenza di dolo o negligenza e la conseguente possibilità di partecipare ai Giochi Olimpici. Nell’udienza del 10 febbraio, tenutasi a Milano con la presenza della stessa Passler, la difesa ha sostenuto la tesi della contaminazione crociata dovuta a un’esposizione accidentale alla sostanza.
NADO Italia ha però eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato esaurimento dei rimedi interni. In base al regolamento nazionale, l’atleta avrebbe potuto chiedere entro tre giorni la revisione della sospensione al Tribunale Nazionale Antidoping (NADT), con decisione entro quattro giorni, ed eventualmente appellare alla Corte d’Appello Antidoping (NADAB) entro dieci giorni. Solo dopo tali passaggi sarebbe stato possibile rivolgersi al TAS.
Il Collegio arbitrale ha condiviso questa impostazione, rilevando l’assenza di una decisione impugnabile proveniente dagli organi nazionali e dichiarando quindi il difetto di giurisdizione. Resta in vigore la sospensione provvisoria. Passler potrà ancora presentare ricorso al NADAB entro il termine del 12 febbraio 2026.
La vicenda si inserisce nel quadro delle competenze dei tribunali temporanei istituiti per i Giochi: la Divisione Ad hoc del TAS e la Divisione Antidoping (CAS ADD), competenti esclusivamente per controversie sorte durante il periodo olimpico o nei dieci giorni precedenti la cerimonia di apertura. Poiché il controllo è stato effettuato prima di tale finestra temporale ed è stato gestito da NADO Italia (e non dall’International Testing Agency), il caso non rientra nella competenza della CAS ADD.
Dal quartier generale di Casa Italia a Livigno è intervenuto il presidente della FISI, Flavio Roda, che ha espresso forte vicinanza all’atleta.
«Rebecca ha subito una gogna. Il fatto che il TAS non sia entrato nel merito e abbia scelto di non decidere lascia un po’ di amaro in bocca», ha dichiarato Roda. «Parliamo di un caso che riteniamo di contaminazione. Dispiace per l’atleta, che ha un avvenire davanti a sé ed è stata trattata in maniera esagerata».
Il numero uno della federazione ha poi assunto una posizione netta anche sul piano sportivo: «Chi infrange le regole deve essere punito, su questo non c’è discussione. Ma in questo caso siamo al fianco dell’atleta. Non la sostituiremo per principio».
Una presa di posizione forte, che sottolinea la linea federale in attesa degli eventuali sviluppi davanti agli organi della giustizia antidoping nazionale.

